Per avviare un’attività in franchising è necessario conoscere ogni aspetto, soprattutto legislativo tra le parti. I protagonisti di questa relazione commerciale sono il franchisor e franchisee, vale a dire il soggetto giuridico che detiene il know how aziendale su brand e prodotti, e il soggetto giuridico che prende questo materiale e lo mette sul mercato, garantendo al primo la locazione del negozio e la riservatezza sulle competenze acquisite.
Questo, detto in due parole, è la relazione che si instaura in un contratto di franchising. Infatti sono numerosi i dettagli che stabiliscono la relazione tra franchisor e franchisee, a partire da quello più importante: il patto di non concorrenza.
Vediamo nel dettaglio alcuni degli aspetti più importanti nel patto di non concorrenza: quando è da considerarsi nullo e quando può essere stipulato post contratto.
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L’obbligo di non concorrenza nel franchising: riferimenti normativi
Per individuare un riferimento normativo che regola la concorrenza tra imprese e quindi applicabile anche al settore del franchising dobbiamo prendere in considerazione il Regolamento UE n. 330/2010 in base al quale, nell’articolo 1 si fa proprio riferimento alle relazioni commerciali e accordi verticali tra imprese.
Nel testo viene esplicitato che si parla di obbligo di non concorrenza in merito all’imposizione sull’acquirente di non produrre, comprare o vendere beni e servizi in concorrenza con beni e servizi oggetto del contratto. Inoltre, il regolamento impone all’acquirente di comprare dal fornitore più dell’80% degli acquisti annui complessivi.
Il rapporto dunque, non riguarda solo i fornitori e gli acquirenti, ma anche due imprese che lavorano in franchising, e che quindi operano ognuna con lo scopo dell’accordo stipulato.
Per quanto riguarda le attività in franchising il regolamento inserisce questi accordi, come già accennato, negli accordi verticali, che a loro volta sono esentati dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1 TFUE che vieta tutti gli accordi tra imprese che impediscono o restringono la concorrenza nel mercato. L’esenzione dall’applicazione di questo articolo è legata al fatto che gli accordi tra imprese come il franchising contribuiscono a migliorare la produzione e distribuzione dei prodotti e servizi e promuovere il progresso economico.
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Cosa prevede il patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza può operare in diverse condizioni:
- Durante la vigenza del contratto di franchising. Iniziamo dal patto di non concorrenza durante la vigenza del contratto di franchising, in questo caso il franchisee è tenuto al rispetto dell’obbligo di non concorrenza con il suo franchisor. In poche parole il franchisor obbliga il franchisee a vendere i suoi beni e servizi, vietando di poter vendere gli stessi prodotti o servizi di un brand concorrente nello stesso negozio.
- A seguito della cessione del contratto di franchising. Qualora si interrompesse il rapporto commerciale di franchising, il patto di non concorrenza prevede che l’ex franchisee è tenuto per un determinato periodo dopo la cessazione del contratto a non operare in concorrenza con l’ex franchisor.
- A carico del franchisee, durante la vigenza del contratto. Il patto di non concorrenza pesa sull’operato del franchisee perchè di fatto è colui che essendo presente sul territorio ha la possibilità di commercializzare i prodotti di altri fornitori e questo rappresenterebbe per il franchisor un enorme danno economico e di immagine. Qualora dovesse capitare una situazione di questo tipo non si potrebbe considerare il patto di non concorrenza nullo, ma in base a quanto stabilito dal contratto è possibile che siano previste delle pene, in base all’articolo 1456 del codice civile. Per le gravi violazioni del contratto è previsto il pagamento della penale ed è possibile anche la rescindibilità del contratto, ma sono necessarie delle prove concrete che attestino la violazione.
- A carico del franchisee, a scadenza del contratto. Il franchisor ha diritto di mantenere il controllo sulla sua proprietà intellettuale, per questo il know how dell’azienda viene tutelato dall’applicazione del patto di non concorrenza post contrattuale. Nel caso in cui il franchisee dovesse sfruttare le competenze acquisite, le conoscenze sui prodotti e metodologie applicate sullo stesso punto vendita, l’ex franchisor può impugnare il contratto. Infatti, entrambe le parti sono bene a conoscenza dei loro diritti e doveri rispetto all’altro soggetto in campo, già al momento della firma, dove vengono stabiliti i criteri del contratto e soprattutto il luogo, in termini di spazio fisico del franchisee e la durata del contratto nel tempo. Per entrare nel dettaglio del patto di non concorrenza post contratto si potrà fare riferimento al Regolamento UE n. 330/2010, art. 5, paragrafo 3, lett. b) e d).
- Concorrenza diretta e indiretta. Un aspetto importante riguarda la concorrenza diretta e indiretta, infatti il patto di non concorrenza vieta la concorrenza diretta, quella per intenderci in cui il franchisee vende un prodotto concorrente nel suo store. Ma il patto si estende anche alla concorrenza indiretta, quella che avviene attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi come parenti o soci che hanno comunque un legame con il franchisee.