Anche le agenzie viaggio e i tour operator sono inclusi nelle agevolazioni per gli operatori del turismo, istituite dal Decreto cosiddetto “PNRR” nel pacchetto Turismo. La misura prevede investimenti al 20% fino a 25 mila euro offrendo un bonus fiscale da utilizzare in compensazione oppure cedere ad altri soggetti.  

Il provvedimento è contenuto nell’articolo 4 del Dl n. 152/2021. 

Per la digitalizzazione delle attività con codice Ateco 79.1, 79.11, 79.12 ci sono criteri ben determinati che esamineremo in questo articolo.

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A chi è destinato il bonus digitalizzazione 

Il credito d’imposta è destinato ad agenzie viaggio e tour operator per le spese sostenute tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale. Non possono partecipare le imprese che si trovano in fallimento o in stato di liquidazione volontaria. 

L’importo del credito concesso è pari al 50% delle spese sostenute entro l’importo cumulato di 25mila euro. Le risorse stanziate per il bonus digitalizzazione sono così ripartite: 

  • 18 milioni di euro per il 2022, 
  • 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 
  • 60 milioni per il 2025. 

Come spese indicate tra le possibili troviamo: 

  • wi-fi (impianti con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download); 
  • siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile; 
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; 
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici; 
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; 
  • strumenti di promozione per offerte innovative di inclusione e ospitalità per persone con disabilità; 
  • formazione del titolare o del personale dipendente per le attività elencate. 

Come accedere al bonus digitalizzazione

I soggetti interessati possono presentare domanda telematica al Ministero del Turismo tramite la piattaforma web, con modalità che verranno definite entro 60 giorni dall’emanazione del decreto.

Le imprese, quindi, si registrano e presentano domanda entro 30 giorni. Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici di chi fa domanda, la tipologia di investimento prevista, il costo complessivo degli interventi con ammontare delle spese ammissibili e il dettaglio delle voci di spesa, infine data di inizio e conclusione degli interventi previsti.

Occorre allegare la documentazione amministrativa e tecnica. Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del Turismo pubblicherà l’elenco dei beneficiari. Gli incentivi verranno erogati in ordine cronologico di comunicazione dalla conclusione dell’intervento nel rispetto degli stanziamenti annuali.  

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Come può essere usato il bonus digitalizzazione? 

In compensazione tramite modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Si può usufruirne dall’anno successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi. Si può optare per la cessione del credito, totale o parziale, potendo anche utilizzare la facoltà di cedere il credito, totale o parziale, a banche o a altri soggetti. Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte e IRAP, né del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.