Finalmente ci siamo, dopo tante attese ecco arrivare la notizia che in molti aspettavano: il bonus pubblicità è stato esteso anche alle testate online. Il nuovo provvedimento riconosce un credito d’imposta al 75% per le imprese e i lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie non solo a quotidiani, periodici, emittenti tv e radio locali, come previsto inizialmente, ma anche ai giornali della rete. Ma le novità non sarebbero finite qui. Secondo le anticipazioni delle associazioni di categoria, infatti, la misura sarebbe retroattiva, ovvero applicabile da giugno 2017.  Ma andiamo con ordine e capiamone di più.

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Incentivi agli investimenti in pubblicità: ecco come funzionano

Gli incentivi agli investimenti pubblicitari introdotti nella manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017 prendono la forma di un credito di imposta riconosciuto per i soggetti che investono in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici (anche online, dopo l’intervento del Consiglio dei Ministri) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Il credito d’imposta si può applicare agli investimenti pubblicitari effettuati fin dal 24 giugno 2017, nella misura del 75% (fino al 90% nel caso di microimprese, pmi e start up innovative) del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto a quelli di analoga natura effettuati nell’anno precedente.  A quanto pare, a disposizione ci sarebbero già 20 milioni di euro destinati all’applicazione del bonus da giugno al dicembre 2017. Il finanziamento massimo della misura per il 2018 è invece pari a 62,5 milioni di euro.

Un grande traguardo per tutte le testate online che in questi anni sono entrate a pieno diritto nella dieta mediatica degli utenti. Ovviamente anche le testate digitali inserite nel provvedimento dovranno essere in linea con quanto richiesto dalla nuova legge sull’editoria, che prevede una serie di adempimenti, tra cui la registrazione in Tribunale e al Roc.

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